STATUTO

Pro Loco San Mommè APS

 

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

 

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 un’associazione Pro Loco avente la seguente denominazione: “Pro Loco San Mommè APS”

L’associazione ha sede legale nel Comune di Pistoia

Il Consiglio Direttivo potrà variare l’indirizzo della sede legale. L’eventuale variazione della sede nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione ha durata illimitata.

La Pro Loco svolge la propria attività nella località di San Mommè, e può operare anche in altre località del Comune di Pistoia nelle quali non siano costituite altre pro loco.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

 

L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con modalità ispirate a principi di democraticità ed uguaglianza mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

– Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. f) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
– Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, e ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. i) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
– Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. k) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
– Organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. t) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
– Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Le finalità che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

  1. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico, ambientale, ed enogastronomico attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
  2. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni e rievocazioni storiche e/o folcloristiche, carnevali, corsi mascherati, serate danzanti, concerti, spettacoli, camminate, escursioni, gite, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, mercatini, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti e a favorire l’aggregazione sociale;
  3. sviluppare l’ospitalità, l’educazione turistica d’ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
  4. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
  5. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
  6. collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
  7. curare l’informazione e l’accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d’informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
  8. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l’aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all’educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all’eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l’estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all’estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
  9. Per favorire l’aggregazione tra i soci e la loro crescita culturale e sociale la Pro Loco potrà aprire e gestire nella propria sede un circolo riservato ai soci, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande.

Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

 

L’associazione osserva il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative secondarie e strumentali a norma dell’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 anche mediante l’utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L’organo deputato all’individuazione delle attività diverse che l’Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo successivamente all’emanazione del decreto attuativo in merito.

L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

 

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

I soci dell’Associazione si distinguono in Soci Giovani, Soci Ordinari, Soci Sostenitori, Soci Benemeriti.

Sono Soci ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.

Sono Soci giovani coloro che hanno un’età inferiore ai trenta anni.

Sono Soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

Sono Soci benemeriti coloro che vengono denominati tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Non sono ammessi soci temporanei.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché gli eventuali recapiti telefonici e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Nel caso di minore, la domanda è sottoscritta dall’esercente la responsabilità genitoriale sul medesimo.

L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

 

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

 

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento di attività associative autorizzate dal Consiglio Direttivo;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee,
  • consultare i libri sociali e prendere visione dei bilanci, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell’Associazione,
  • ricevere le pubblicazioni della Pro Loco.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

I soci minori non possono ricoprire cariche sociali.

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea.

L’esercizio dei diritti di socio è sospeso nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale, anche parziale, nei termini e nelle modalità deliberate dall’Assemblea.

 

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

 

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione su proposta del Consiglio Direttivo mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

 

L’associato moroso nel pagamento della quota associativa potrà essere escluso dall’associazione, salvo che regolarizzi i versamenti delle quote pregresse entro 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

 

L’associato può sempre recedere dall’associazione.

 

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale provvederà all’ annotazione del recesso nel Libro dei soci.

 

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della comunicazione di recesso da parte del socio.

 

I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

 

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • l’Organo di Amministrazione (o Consiglio Direttivo);
  • l’Organo di Controllo;

 

ART. 7

(Assemblea)

 

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati, e siano in regola con il versamento della quota sociale dell’anno in cui si svolge l’Assemblea.

Per i soci minori di età il diritto di voto è esercitato, sino al raggiungimento della maggiore età, dall’esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato.

Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

 

La convocazione dell’Assemblea avviene mediante avviso scritto, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da affiggere presso la sede almeno 10 giorni prima della data fissata per la assemblea, e da portare a conoscenza dei soci negli stessi termini o per consegna a mano, o mediante invio per posta elettronica o per posta ordinaria agli indirizzi risultanti dal libro degli associati, o mediante affissione dello stesso nei punti esterni di maggiore visibilità.

 

È ammessa, previa approvazione di apposito regolamento, la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

 

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza dal Vicepresidente, assistito dal Segretario. In caso di loro assenza l’Assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente della Assemblea.

Allo stesso modo l’Assemblea eleggerà un Segretario dell’Assemblea per redigere il verbale, in caso di assenza del Segretario.

 

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove previsto;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

 

L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti aventi diritto di voto, in proprio o per delega.

 

L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, da tenersi almeno il giorno dopo, con la presenza di almeno 1/5 dei soci, e L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti validi.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

Gli associati che non sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

 

ART. 8

(Consiglio Direttivo)

 

Il Consiglio Direttivo è l’Organo di amministrazione della associazione, ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

 

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

– eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

– formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

– predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte nei documenti del Bilancio di esercizio;

– individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale

– predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;

– deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

– deliberare su tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

– curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

– nominare fra i propri membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere;

– curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

– stabilire i limiti massimi e le condizioni per i rimborsi ai volontari delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

 

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 11 componenti, nominati dall’Assemblea per la durata di 4 anni e sono rieleggibili senza limiti.

Il numero dei componenti è stabilito dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione del Consiglio Direttivo deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione e deve contenere il luogo la data l’ora e l’ordine del giorno della riunione.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

 

Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti del Consiglio Direttivo possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), secondo le modalità definite con apposito regolamento. È altresì ammessa la manifestazione del voto a scrutinio segreto, nelle ipotesi previste dallo Statuto e dai Regolamenti, attraverso l’utilizzo di apposita piattaforma di votazione on line, purché siano garantiti sistemi di sicurezza e crittografia e la capacità di conservazione dell’anonimato e della sicurezza del voto espresso.

 

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

 

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione attingendo dalla lista dei non eletti nell’ultima elezione svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, si procederà a una nuova elezione per sostituire i Consiglieri cessati. I Consiglieri cosi subentrati restano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Nel caso in cui cessi dall’incarico anche non contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente, o in sua assenza o inerzia il Consigliere che ha avuto il maggior numero di voti, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo, che resterà in carica sino alla scadenza naturale del mandato.  Il Consiglio Direttivo decaduto resta in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

 

ART. 9

(Presidente – Vice Presidente)

 

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e su delega del Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo nel suo interno, e può essere riconfermato.

È autorizzato su delega del Consiglio Direttivo ad eseguire incassi ed accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo con la maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Almeno un mese prima della scadenza naturale del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l’Assemblea elettiva per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne attua le decisioni, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive del Consiglio, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

È assistito dal Segretario.

In caso di necessità il Presidente convoca con preavviso minimo il Consiglio Direttivo per deliberazioni di urgenza.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno e sostituisce il Presidente ogniqualvolta questi sia impossibilitato temporaneamente nell’esercizio delle sue funzioni. In caso di assenza o impedimento del Vice Presidente, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega temporanea ad altro Consigliere.

 

ART. 10

(Segretario e Tesoriere)

 

Il Segretario e il Tesoriere sono nominati dal Consiglio Direttivo con votazione segreta.
Possono essere scelti anche al di fuori dei suoi componenti, anche tra i non soci.
Qualora non facciano parte del Direttivo, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Segretario assiste il Presidente e il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

È possibile affidare i due incarichi ad una sola persona.

 

 

 

 

 

ART. 11

(Organo di controllo)

 

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dalla Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. Rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

 

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale è composto da tre membri, ed i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato primo degli eletti, l’Organo di controllo collegiale elegge al suo interno il proprio Presidente.

L’Organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

 

L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell’Organo di controllo sono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso possono esprimere la loro opinione sugli argomenti all’ordine del giorno, senza diritto di voto.

 

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

 

Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, l’Assemblea nomina altresì il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L’incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all’Organo di controllo, a condizione che tutti i suoi membri siano revisori legali iscritti nell’apposito registro. Qualora i componenti dell’Organo di controllo non siano tutti revisori legali iscritti nell’apposito registro, l’Assemblea affida l’incarico della revisione legale dei conti ad un soggetto iscritto nell’apposito registro o ad una società di revisione legale.

 

ART. 13

(Presidente Onorario)

 

Il Presidente Onorario può essere nominato dal Consiglio Direttivo e/o dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco e viene eletto con votazione segreta.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

 

ART. 14

(Patrimonio)

 

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 15

(Risorse economiche)

 

L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

 

 

 

 

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

 

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio.

L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio

 

ART.17

(Libri Sociali)

L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto, previa domanda scritta al Consiglio Direttivo, di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro (volontari) tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

 

ART. 18

(Volontari)

 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

 

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

 

 

 

 

ART. 19

(Lavoratori)

 

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

 

ART. 20

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

 

In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto:

a decorrere dalla data di operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

 

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

 

ART. 21

(Rinvio)

 

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all’operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

 

Art. 22 Disposizioni Transitorie

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

 

 

San Mommè, 22 agosto 2021